Dal 1° ottobre al 2 novembre 2026 le imprese di autotrasporto possono presentare la dichiarazione necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel terzo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre).
Le istruzioni sono contenute nell'Informativa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 642547 del 30.09.2026, indirizzata alle associazioni di categoria. Si tratta del primo trimestre per il quale opera la presentazione esclusivamente telematica delle dichiarazioni con utilizzo del credito in compensazione.
Le aliquote applicabili nel terzo trimestre 2026
Anche il terzo trimestre 2026 è stato segnato da numerose rideterminazioni temporanee dell'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante, che dal 1° gennaio 2026 è pari a 672,90 €/1.000 litri. Nel periodo luglio-settembre si sono succeduti decreti interministeriali e decreti-legge, tra cui il D.L. n. 133/2026, convertito dalla Legge n. 166/2026, che ha abrogato i DD.LL. n. 139/2026 e n. 153/2026 facendone salvi gli effetti.
Di seguito i valori applicati nei diversi periodi del trimestre.
| Periodo | Aliquota normale (€/1.000 litri) | Fonte |
|---|---|---|
| 1° luglio – 3 luglio 2026 | 622,90 | D.I. 5 giugno 2026 |
| 4 luglio – 27 luglio 2026 | 672,90 | Aliquota ordinaria (All. I TUA) |
| 28 luglio – 17 settembre 2026 | 532,90 | DD.II. 27 luglio, 20 agosto e 4 settembre 2026; D.L. n. 133/2026 (conv. L. n. 166/2026); D.L. n. 157/2026 |
| 18 settembre – 25 settembre 2026 | 572,90 | D.L. n. 162/2026, art. 1, c. 1, lett. a) |
| 26 settembre – 30 settembre 2026 | 622,90 | D.L. n. 162/2026, art. 1, c. 1, lett. b) |
L'aliquota ridotta per i biocarburanti HVO
Per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) immessi in consumo tal quali, l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 43/2025 prevede un'aliquota ridotta di 617,40 €/1.000 litri, valida per cinque anni dal 15 maggio 2025. Lo sconto spetta solo se il prodotto rispetta i criteri di sostenibilità della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) ed è ottenuto dalle materie prime elencate nel relativo allegato IX. Anche questa aliquota è stata rideterminata più volte nel trimestre, ma non in tutti i periodi interessati dai tagli sul gasolio.
| Periodo | Aliquota ridotta HVO conforme (€/1.000 litri) |
|---|---|
| 1° luglio – 29 luglio 2026 | 617,40 |
| 30 luglio – 24 agosto 2026 | 532,90 |
| 25 agosto – 26 agosto 2026 | 617,40 |
| 27 agosto – 5 settembre 2026 | 532,90 |
| 6 settembre – 10 settembre 2026 | 617,40 |
| 11 settembre – 17 settembre 2026 | 532,90 |
| 18 settembre – 25 settembre 2026 | 572,90 |
| 26 settembre – 30 settembre 2026 | 617,40 |
Gli HVO privi dei requisiti continuano a scontare l'accisa determinata con il criterio di tassazione per equivalenza, cioè quella del gasolio. Quanto agli HVO per i quali il trasportatore non riceve dal fornitore informazioni sul rispetto delle condizioni, l'Agenzia ha stabilito che, ai fini del rimborso, si considera applicata l'aliquota più bassa in vigore nel periodo, così da evitare che l'avente diritto sottoscriva una dichiarazione non veritiera.
Nessuna variazione per gli autotrasportatori
Le rideterminazioni dell'aliquota ordinaria non incidono sull'aliquota agevolata riservata agli esercenti attività di trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, che resta ferma a 403,22 €/1.000 litri ai sensi del punto 4-bis della Tabella A del TUA. Il trattamento agevolato si applica anche agli HVO utilizzati tal quali in sostituzione del gasolio (art. 3-quinquies, comma 2, del D.L. n. 57/2023).
L'importo del rimborso, pari alla differenza tra questo valore e l'accisa effettivamente gravante sul prodotto, varia quindi in base al periodo e alla tipologia di carburante impiegato. La dichiarazione del terzo trimestre si articola in tredici quadri ordinari (A-1/A-13) più due quadri residuali.
| Tipologia prodotto e periodo | Importo rimborsabile (€/1.000 litri) | Quadro |
|---|---|---|
| Gasolio/HVO non conforme – 1° luglio-3 luglio | 219,68 | A-1 |
| Gasolio/HVO non conforme – 4 luglio-27 luglio | 269,68 | A-2 |
| Gasolio/HVO non conforme – 28 luglio-17 settembre | 129,68 | A-3 |
| Gasolio/HVO non conforme – 18 settembre-25 settembre | 169,68 | A-4 |
| Gasolio/HVO non conforme – 26 settembre-30 settembre | 219,68 | A-5 |
| HVO conforme – 1° luglio-29 luglio | 214,18 | A-6 |
| HVO conforme – 30 luglio-24 agosto | 129,68 | A-7 |
| HVO conforme – 25 agosto-26 agosto | 214,18 | A-8 |
| HVO conforme – 27 agosto-5 settembre | 129,68 | A-9 |
| HVO conforme – 6 settembre-10 settembre | 214,18 | A-10 |
| HVO conforme – 11 settembre-17 settembre | 129,68 | A-11 |
| HVO conforme – 18 settembre-25 settembre | 169,68 | A-12 |
| HVO conforme – 26 settembre-30 settembre | 214,18 | A-13 |
| HVO senza informazioni dal fornitore – 1° luglio-27 luglio | 214,18 | A-6 |
| HVO senza informazioni dal fornitore – 28 luglio-17 settembre | 129,68 | A-3 |
| HVO senza informazioni dal fornitore – 18 settembre-25 settembre | 169,68 | A-4 |
| HVO senza informazioni dal fornitore – 26 settembre-30 settembre | 214,18 | A-13 |
Distributori privati: i quadri residuali A-14 e A-15
Per i rifornimenti da impianti di distribuzione privati, il carburante consumato nel trimestre ma arrivato all'impianto in periodi precedenti va imputato in base all'aliquota vigente alla data di ricezione, comprovata dall'e-DAS emesso dal deposito speditore. In particolare:
- nel Quadro A-14 confluiscono gasolio e HVO non conforme pervenuti tra il 1° aprile e il 22 maggio 2026 (aliquota 472,90 €; rimborso 69,68 €/1.000 litri);
- nel Quadro A-15 confluisce l'HVO conforme pervenuto tra l'8 aprile e il 10 maggio 2026 (aliquota 472,90 €; rimborso 69,68 €/1.000 litri);
- gasolio e HVO non conforme pervenuti tra il 7 e il 30 giugno 2026 (aliquota 622,90 €) vanno nel Quadro A-1, mentre quelli pervenuti tra il 23 maggio e il 6 giugno 2026 (aliquota 572,90 €) nel Quadro A-4;
- l'HVO conforme o privo di informazioni pervenuto in vigenza dell'aliquota ridotta di 617,40 € va nel Quadro A-6; l'HVO conforme pervenuto tra il 23 maggio e il 6 giugno 2026 nel Quadro A-12.
In generale, i consumi vanno attribuiti al periodo corretto in base alla data del rifornimento, desumibile dalla fattura del distributore stradale, dal dettaglio dei prelievi allegato alla fattura differita (art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/72) oppure, per gli impianti privati, dalla data di ricezione indicata nell'e-DAS.
Soggetti che hanno diritto al rimborso
Per il terzo trimestre 2026 il beneficio spetta, come per i trimestri precedenti, per l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (esercitata da iscritti all'albo autotrasportatori, titolari di licenza per conto proprio o imprese UE in possesso dei requisiti professionali) e per l'attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici, imprese di trasporto pubblico locale e regionale, autoservizi interregionali e comunitari, nonché da esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Restano esclusi i consumi di gasolio impiegato:
- da veicoli di categoria euro 4 o inferiore (dal 1° gennaio 2021), sia nel trasporto merci sia nel trasporto persone;
- da veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, nel trasporto merci;
- da veicoli di categoria M1 (massimo otto posti a sedere oltre al conducente), nel trasporto persone.
Gli acquisti di gasolio vanno documentati con le fatture del fornitore; per i rifornimenti presso impianti stradali resta obbligatoria l'indicazione in fattura elettronica della targa del veicolo.
Come presentare la dichiarazione: invio telematico obbligatorio per la compensazione
Sul sito dell'Agenzia (www.adm.gov.it, sezione Accise – Prodotti energetici – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2026) è disponibile il software aggiornato per la compilazione, insieme al tracciato record per chi predispone i file in autonomia.
Dal 1° ottobre 2026 compensazione solo con il Servizio Telematico Doganale
Il terzo trimestre è il primo a cui si applica la modifica del comma 5 dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, disposta con decorrenza 1° ottobre 2026 dall'art. 1-ter, comma 7, del D.L. 30 aprile 2026, n. 63, convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 113. Ne derivano due novità:
- la dichiarazione con cui si chiede di utilizzare il credito in compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/97) va presentata esclusivamente in forma telematica tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; non sono più ammessi PEC e cartaceo;
- il silenzio-assenso si forma in 30 giorni, ferma restando la facoltà dell'ufficio di annullare con provvedimento motivato l'assenso illegittimamente formato (art. 4, comma 2, D.P.R. n. 277/2000).
Chi non è ancora abilitato al Servizio Telematico Doganale deve presentare istanza di adesione per poter trasmettere la dichiarazione.
Procedura di riserva. Finché non saranno completati gli adeguamenti informatici, se una dichiarazione regolare viene scartata dal sistema E.D.I. per i controlli sulle targhe (ad esempio targa non presente in archivio o di veicolo estero), l'esercente stampa l'esito e le segnalazioni e invia via PEC all'ufficio competente la dichiarazione firmata, il file ".dic", la stampa dell'esito e, se non già in possesso dell'ufficio, la documentazione che attesta la regolarità dell'istanza. L'ufficio verifica e acquisisce il file nel sistema. Questa modalità è ammessa solo nel caso descritto.
Rimborso in denaro: nulla cambia
Per le dichiarazioni con richiesta di rimborso in denaro restano invariate le modalità ordinarie: Servizio Telematico Doganale, PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente (allegando il file in formato ".dic") oppure, in via del tutto residuale per chi non dispone di PEC o non può utilizzarla, forma cartacea unitamente a un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il file della dichiarazione.
Le dichiarazioni vanno presentate all'Ufficio ADM competente rispetto alla sede operativa dell'impresa (o alla sede legale o alla principale sede operativa, se le sedi sono più d'una); per le imprese UE tenute alla dichiarazione dei redditi in Italia rileva la sede di rappresentanza, mentre per quelle non tenute l'ufficio si individua in base allo Stato membro, secondo la tabella allegata all'informativa.
Fruizione del credito del 3° trimestre 2026
Come per i trimestri precedenti, i soggetti interessati indicano nella dichiarazione se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione (codice tributo 6740, senza il limite annuo di 250.000 € previsto per i crediti d'imposta da quadro RU) oppure richiedere la restituzione in denaro secondo le modalità del D.P.R. n. 277/2000. La scelta della compensazione, da questo trimestre, comporta l'obbligo di invio telematico descritto al paragrafo precedente.
Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato UME sono richiesti i codici BIC e IBAN.
Termini di utilizzo del credito maturato nel 2° trimestre 2026
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell'anno 2026 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.
Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovrà quindi essere presentata entro il 30 giugno 2028.
Allegati: