Con Ordinanza n 869 del 13 gennaio 2022 la Cassazione ha accolto le ragioni di un medico che si era opposto al silenzio-rifiuto dell'agenzia delle entrate sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per diversi anni.
La CTR aveva escluso il requisito della autonoma organizzazione che è presupposto per l'IRAP.
La sentenza aveva confermato la decisione di prime cure sul rilievo che, l'ausilio dei servizi forniti da una società di outsourcing con riguardo alla disponibilità dei locali ed all'assistenza di una collaboratrice part-time con mansioni di segretaria per l'esercizio della professione medica escludeva il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP.
In tema di IRAP, la cassazione ha specificato che a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre, e la cui assenza deve essere provata dall'interessato che ne chiede il rimborso, quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui
Ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi.
Non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata sicché non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte extra moenia presso strutture sanitarie
Né il giudice del merito può desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione dal solo fatto che l'esercente attività professionale si avvalga di una compagine di supporto, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione dei vari rapporti giuridici.
Inoltre, in materia di IRAP, l'avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente part-time), non costituisce, di per sé, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della "autonoma organizzazione", dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista.
In particolare, poi, in tema di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446 non ricorre ove il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive di segreteria reclutato in outsourcing mediante una società di servizi.
Ribadito che l'onere della prova dell'insussistenza dell'autonoma organizzazione, quale presupposto dell'imposizione, grava nel caso di specie sul contribuente che agisce per il rimborso di quanto già pagato, il giudice di appello si è uniformato ai superiori principi di diritto, avendo riconosciuto, in base alle risultanze istruttorie, che l'esercizio della professione medica in un ambito diverso e autonomo rispetto a quello domestico mediante l'utilizzo dei servizi resi da una società di outsourcing (per l'uso del locale e l'ausilio di una collaboratrice part-time con mansioni di segretaria) escludeva la sussistenza dei requisiti dell'autonoma organizzazione.
In particolare, secondo l'accertamento nel caso di specie, il contribuente, «nell'anno 2014, si è avvalso, in realtà, di un'unica prestazione fornita in part-time in orari e giorni diversi come evincibile dal Mod. 770 per l'anno 2014 in cui il costo annuo per tale servizio al netto dei contributi INPS è stato di C 4.569,91, quindi, di entità certamente non superiore all'unità in termini quantitativi e che, comunque, non appare in grado di integrare quel quid pluris collegabile alla 5 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 11_ P – SIDE E D Ott UCIO maggiore capacità di arricchimento in termini di redito richiesto per la sussistenza del citato requisito dell'autonoma organizzazione».
Per le motivazioni suddette il ricorso da parte delle Entrata deve essere rigettato.