Il Decreto Aiuti bis (DL n 115) pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto n 185 ha previsto ulteriori misure straordinarie volte a sostenere famiglie e imprese impregnata a fronteggiare il caro energia.
In particolare, il decreto interviene, tra l'altro,
- rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas (Leggi anche Bonus sociali bollette: regole e novità per tutto il 2022)
- sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas,
- azzerando gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022
- riducendo l’IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
- prorogando crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022
- disponendo la proroga della riduzione dell’accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022
Ricordiamo che già altri provvedimenti governativi erano intervenuti in tal senso nel corso del 2022.
L'ultimo in ordine di tempo è il DL n 80 del 30 giugno che ha previsto la riduzione degli oneri e dell'IVA per le bollette del terzo trimestre 2022 (per approfondire leggi Caro energia: i dettagli nel Decreto 30 giugno 2022)
Anche il 2021 era stato segnato da tali interventi e in proposito si ricorda la Circolare n 17/E del 3 dicembre con la quale le Entrate fornivano chiarimenti sul decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (cd. “decreto Energia”), recante «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171.
Il decreto, con riferimento al quarto trimestre del 2021, prevedeva, in sintesi:
- l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione (articolo 1);
- la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (articolo 2, comma 1);
- la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas (articolo 2, comma 2);
- la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale (articolo 3).
Con la circolare n 17/2021 si fornivano chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale (chiarimenti che dovrebbero valere, per quanto di interesse, anche per le agevolazioni del 2022)
La circolare chiariva che l'agevolazione trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi.
Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all’ultimo trimestre del 2021, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi.
La disciplina ordinariamente vigente, trova applicazione in relazione al gas metano somministrato:
- fino al 30 settembre 2021
- e, successivamente, per il gas erogato a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Per la sintesi delle novità introdotte dal DL Aiuti bis leggi anche Decreto Aiuti bis 2022: guida alle novità
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